Serbatoi modulari interrati: normativa, caratteristiche e soggetti coinvolti
I serbatoi modulari interrati sono quei contenitori di stoccaggio che non sono totalmente visibili e ispezionabili dall’esterno, la loro installazione e gestione comporta responsabilità civili e penali.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative sia nella fase di costruzione che in quella di dismissione perché rappresentano momenti a rischio ambientale per la sicurezza e la qualità del prodotto stoccato.
Che cosa è un serbatoio modulare interrato
Un serbatoio interrato non è altro che un contenitore di stoccaggio non visibile dall’esterno ma che è totalmente ispezionabile dall’esterno.
I serbatoi modulari interrati comportano, sia oneri economici sia responsabilità civili e penali, per cui è stringente il rispetto delle normative nonché delle linee guida circa la loro costruzione, gestione e dismissione.
È importante che la gestione e la manutenzione dei serbatoi siano le più corrette possibile.
Infatti una corretta gestione è fondamentale per il mantenimento di una buona la qualità del carburante o combustibile in essi stoccato, ed è altresì fondamentale perché si evitino fastidiose contaminazioni ambientali e così garantire i livelli di sicurezza.
Il rispetto delle normative riferite ai serbatoi interrati sono utili per ridurre i rischi a livello di:
- qualità del prodotto contenuto: le buone pratiche consistenti nel rilievo dell’acqua libera sul fondo, consentono di rallentare di molto i processi di degradazione, conosciuta come alga del gasolio, che altera la qualità del prodotto stoccato e che possono causare danni ai motori, alle apparecchiature nonché al serbatoio stesso.
- ambiente: gli obblighi, invece, di eseguire le prove di tenuta e le verifiche di integrità preservano dal danno ambientale; difatti, non effettuando le verifiche su serbatoi vecchiotti o in condizioni quasi critiche prefigura una condizione di rischio potenziale tale da essere sottoposti ad accertamenti e approfondimenti.
- sicurezza: inoltre, risulta importantissimo adottare ogni misura possibile per scongiurare sversamenti accidentali, ad esempio, per manovre di carico errate, per cattivo funzionamento degli strumenti di controllo, per accidentale rottura di tubazioni o di sistemi di contenimento. Il verificarsi di uno di questi accadimenti comporta l’avvio delle procedure previste all’art. 242 del D. Lgs 152/06 che titola “Procedure operative e amministrative in caso di inquinamento”.
Cosa prevede la normativa
I serbatoi modulari interrati dalla costruzione alla dismissione devono, come detto, rispettare la normativa in ogni fase della sua vita, cioè, dalla loro costruzione fino alla dismissione. In particolare devono essere:
- progettati, realizzati e installati secondo i regolamenti d’igiene dei Comuni in cui si opera, oppure in osservanza dei regolamenti tipo della Regione, o in ossequio alla normativa settoriale specifica per gli stoccaggi dei prodotti petroliferi e/o sostanze chimiche, osservando le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- dotati di apposito documento con la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso del manufatto e di un registro su cui si annotano gli esiti dei controlli periodici effettuati da presentare, a richiesta, ad autorità di controllo e/o di soccorso;
- soggetti a verifica di tenuta e integrità strutturale, secondo le tempistiche determinate dalle autorità in materia;
- sottoposti a eventuali opere di adeguamento, di bonifica e di risanamento in relazione agli esiti dei controlli;
- dismessi secondo le modalità d’intervento disposte dalle autorità competenti.
Inoltre, i serbatoi modulari contenenti prodotti sottoposti ad accisa come gasolio, benzina, gpl, ecc., relativamente alla loro capacità e destinazione d’ uso, sono soggetti, salvo particolari deroghe e/o destinazione d’uso, a licenza di esercizio, (e agli adempimenti conseguenti), rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
Tipologia e caratteristiche dei serbatoi modulari interrati
- a doppia parete con inserito un sistema di monitoraggio in continuo;
- a parete singola metallica oppure in materiale plastico, posto all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, con rivestimento interno in materiale impermeabile e con sistema di monitoraggio in continuo delle perdite.
Per prevenire e/o contenere eventuali perdite, i serbatoi devono essere dotati di:
- pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico, impermeabile rispetto alle perdite;
- di un dispositivo di sovrappieno del liquido capace di interrompere automaticamente il flusso;
- di una incamiciatura o sistema equipollente per le tubazioni interrate collegate all’impianto, con previsione del recupero di potenziali perdite con idoneo sistema di drenaggio in pozzetto impermeabile dedicato;
- di una targhetta dove vanno riportati i dati identificativi di serbatoio e della sostanza contenuta.
Soggetti coinvolti dalla costruzione alla dismissione
- Comuni, autorizzano l’installazione di nuovi serbatoi, ne verificano la conformità per i nuovi impianti, dispongono le attività di adeguamento per gli impianti esistenti;
- Asl e comandi dei Vigili del Fuoco, competono loro gli aspetti della sicurezza, di tutela sanitaria e di prevenzione degli incendi;
- Arpa, che dà supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni, esercita il controllo e il monitoraggio ambientale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente;
- Agenzia delle dogane, per i soli prodotti sottoposti ad accisa, autorizza l’esercizio in base alla capacità di stoccaggio e all’uso;
- Proprietari, effettuano i controlli previsti, sono custodi del registro delle verifiche/manutenzioni effettuate e della documentazione delle caratteristiche costruttive e d’uso;
- Conduttore/Terzo responsabile, nel caso non coincida con il proprietario e sia stato contrattualmente nominato, garantisce la corretta costruzione, la manutenzione/gestione degli impianti, le verifiche e i controlli di tenuta sugli stessi.
Conclusioni
Nei casi di emergenza è obbligatorio, sia da parte del responsabile sia del gestore dell’area interessata, comunicare subito alla Provincia, al Comune e all’ARPA potenziali situazioni di pericolo concreto, di perdita o di sversamento accidentale, di probabile o accertata contaminazione, secondo le previsioni dell’art. 242 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.